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In questo numero


1. Saluto del Coordinatore Regionale Trapianti e Prelievo di Organi, dott. Mario Re
2.
Resoconto della 2a riunione dei TPM Siciliani (Cefpas, Caltanissetta)
3.
Il Coordinamento Regionale Prelievo e Trapianto Organi (CRPTO)
4. Facciamo i conti con la legge:
"Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico" Gazz. Uff. 25 luglio 1990, n. 172
5.
Relazione sull'attività di prelievo d'organi nell'area di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani.


Palermo: 11\12\1998

Saluto del Coordinatore Regionale Trapianti e Prelievo di Organi, dott. Mario Re

Colgo l'occasione della istituzione della Web page TPM Sicilia per ringraziare tutti i Coordinatori Area ed i TPM Sicilia per l'impegno con cui si stanno affrontando i problemi quotidiani della gestione del paziente in morte cerebrale.
La collaborazione tra le varie Unità di Terapia Intensiva è tappa fondamentale a che ciò si realizzi ed identifica, quindi,
nell'Anestesista-Rianimatore la figura professionale più idonea. Il numero delle donazioni in Sicilia è ad oggi ancora esiguo e ciò costringe la Regione Sicilia a sostenere ogni anno cifre cospicue per i cosiddetti "viaggi della speranza".
Bisogna , pertanto, rilanciare la cultura della donazione. A questo impegno, non indifferente, sdono chiamati i Capi Area ed i TPM.
E' stato certamente utile avere promosso e promuovere riunioni periodiche al fine di scambiare esperienze e problemi comuni. A questo scopo è a Vs. disposizione la sala riunioni presso il Centro Prelievi e Trapianti d'Organi sito nei locali della I^ Rianimazione dell'Ospedale Civico di Palermo. In qualità di coordinatore sono a Vs. disposizione ogni qual volta abbiate necessità di un mio parere.
Auguro a tutti buon lavoro!

Il Coordinatore Regionale
  Dott. Mario Re

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Il Coordinamento Regionale Prelievo e Trapianto Organi (CRPTO)

Il Decreto N° 2445 del 28\1\1998 dell'Assessorato regionale della Sanità, modifica il precedente D.A.15745 del 95 che istituiva il Coordinamento Regionale Prelievo Organi, trasformandolo in Coordinamento Prelievo e Trapianto Organi (CRPTO).
Scopo di entrambi i D.A. è incrementare il numero di prelievi e di trapianti nella Regione Sicilia.
Il CRPTO è gestito da un Coordinamento composto da: un Coordinatore regionale, tre Coordinatori di Area, cui fanno capo le Province di Palermo Agrigento Caltanissetta e Trapani (area di Palermo), Catania Siracusa Ragusa Enna (Area di Catania), Messina (Area di Messina).
Compiti del Coordinatore di Area sono :
a- identificare i potenziali donatori segnalandoli al Centro di Riferimento Regionale Trapianti (CRRT).
b- collaborare con le Direzioni Sanitarie (D.S.) degli Ospedali nello svolgimento delle mansioni relative alla attuazione della normativa sull'accertamento della morte cerebrale, ai sensi dell'art. 3 legge 29\9\93 n° 578
c- coordinare in collaborazione con le D.S. degli Ospedali, le diverse fasi relative alle operazioni di prelievo di organi, risolvendo i problemi organizzativi,
d- tenere i rapporti con i familiari dei donatori
e- tenere i rapporti con il CRRT
f- curare l'aggiornamento del Registro locale dei Neurolesi gravi.
g- Collaborare alla attuazione dei programmi di formazione del personale sanitario di informazione alla popolazione e di educare alla donazione d'organo.
I Coordinatori sono:
Coordinatore regionale: Dottore Mario Re, Primario del I° Servizio Anestesia rianimazione del Civico.
Area di Palermo Agrigento Caltanissetta e Trapani : Dottor Pier Giorgio Fabbri Ospedale Civico Palermo
Area di Catania Siracusa Ragusa Enna : Dottor Sergio Pintaudi Ospedale Garibaldi Catania
Area Messina : Prof. Angelo Sinardi Policlinico Universitario Messina.
Del Comitato di coordinamento fanno altresì parte :
il Responsabile protempore dell'unità medica di trapianto renale dell'Ospedale Civico di Palermo , Dottor Vito Sparacino,
il Responsabile protempore dell'Unità medica di trapianto epatico del l'Ospedale Cervello, di Palermo, Prof. Luigi Pagliaro

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Resoconto della 2a riunione dei TPM Siciliani (Cefpas, Caltanissetta)

Verbale della riunione TPM del 11.12.98

1) Il Dr. Fabbri presenta una carpetta contenente:
a- vari esempi di protocolli operativi e banche dati.
b- dati statistici sull'attività di prelievo in Sicilia ed in Italia
c- La Brochure della 1° Giornata Nazionale della Donazione e Trapianto di organi " edita dal Coordinamento di Palermo.

2) Database comuni.
Si è valutata la opportunità di elaborare un data base per la raccolta dei dati dei potenziali donatori, delle osservazioni, dei prelievi, della allocazione degli organi.
Il database dovrebbe essere completato con dati sulla distribuzione numero e caratteristiche dei posti letto di rianimazione effettivamente funzionanti .
Si ritiene opportuno un collegamento con l' Osservatorio epidemiologico regionale
Si suggerisce anche di rapportarsi con l' AIRT già operativa nel settore (A.Spada ?).
Gruppo di lavoro: Dottori Cacciapuoti, Cavalli, Pignataro, Scafidi.


3) Protocolli operativi
Si è discussa la opportunità di istituire un Gruppo di lavoro per la raccolta, lo studio e l'adattamento di protocolli operativi, finalizzato alla edizione e divulgazione di un protocollo operativo regionale.
Gruppo di lavoro : Dottori Buttitta, Vivoli, Guddo, La barbera.

4) Unità mobile per l'osservazione ed il prelievo
Si approva la ipotesi di creare una Unità mobile osservazione morte cerebrale per l' Area di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani.
La Ismett e la Neurorianimazione del Civico saranno di riferimento tecnico organizzativo si richiederà al Dottore Re la valutazione della copertura amministrativa.

5) Censimento del materiale e del personale presente nelle Rianimazioni dell'Area per l'osservazione della morte cerebrale.
Il Dottore Fabbri riferisce di avere già un elenco delle attrezzature richieste dai Primari commissionato dal CTRT. E' tuttavia opportuno aggiornare l'elenco sulla scorta di uno schema preordinato dei requisiti minimi.

6) Editoria: newsletter elettronico e cartaceo:
Si ritiene di inserire atti parlamentari sul silenzio/assenzo, tpm si presenta, links, fax; L'indirizzo elettronico presso ANESTIT.
L'indirizzo cartaceo presso il Modulo di Neurorianimazione Civico sede del CRPTO di Area.
Presentazione al prossimo TPM di un abbozzo di foglio cartaceo.
Inizio ricerca fondi per la edizione cartacea, il Dottor Fabbri propone di richiedere all'ASTRAFE la gestione finanziaria.


Varie ed eventuali:

1) Seminario su "Informazione sui trapianti" curato dai TPM siciliani.

2) Prossimo incontro con M. Re al Centro Regionale Trapianti al Civico (14-15 Gennaio).

3) Calendario TPM presso le loro rianimazioni di appartenenza:
Calendario: TPM Trapani a Febbraio 10-15
TPM Messina Marzo 10-15
4) Ipotesi per il coinvolgimento dei TPM nella "2° Giornata nazionale"
11) Laboratorio permanente per comunicazioni sanitari-pubblico ed incontri nelle scuole, "cultura della donazione".

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"Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico" Gazz. Uff. 25 luglio 1990, n. 172

Art. 1

1. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:
"Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attività di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura private all’uopo autorizzate dal Ministero della sanità".

2. All’articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, sono aggiunti i seguenti commi:
"I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all’articolo 3, secondo comma, della presente legge.
I collegi medici previsti dall’articolo 3, ultimo comma, e dall’articolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza".

3. Le disposizioni relative all’autorizzazione al prelievo di parti di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, sono riferite alle sole case di cura private.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino all’entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e, successivamente, in quanto con essa non incompatibili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1

- Il testo dell’art. 3 della legge n. 644/1975 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Fermo l’obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente, quando, previo adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni di prelievo, l’accertamento della morte deve essere effettuato, salvo i casi di cui all’art. 4, mediante il rilievo continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi e l’accertamento di assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale e di assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata.

Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attività di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura private all’uopo autorizzate dal Ministero della sanità. Il Ministro della sanità rilascia l’autorizzazione ai sensi del secondo e terzo comma dell’art. 10 della presente legge. Le operazioni di prelievo della cornea possono essere effettuate anche in luoghi diversi da quelli indicati nei commi precedenti purché eseguite da sanitari appartenenti agli enti, istituti o case di cura indicati nel presente articolo. La morte deve essere accertata da un collegio di tre medici, di cui uno esperto in cardiologia ed uno esperto in elettroencefalografia".

- Il testo dell’art. 9 della citata legge n. 644/75, così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - I medici che effettuano il prelievo delle parti del cadavere ed il successivo trapianto devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all’art. 3, secondo comma, della presente legge.
I collegi medici previsti dall’art. 3, ultimo comma, e dall’art. 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza".

- Il testo dell’art. 5 della citata legge n. 644/75 soprarichiamato è il seguente:

"Art. 5.- L’accertamento della morte nei casi di cui all’articolo precedente deve essere effettuato da un collegio medico composto da un medico legale, da un medico anestesista-rianimatore e da un medico neurologo esperto in elettroencefalografia.

Tale collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il momento della morte.

Al momento dell’osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell’articolo precedente, i sanitari predetti devono avvertire la direzione sanitaria della presenza di un probabile donatore.

Durante l’osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell’articolo precedente, i sanitari curano che siano effettuati gli accertamenti dei caratteri immuno-genetici del probabile donatore. I risultati degli accertamenti debbono essere immediatamente comunicati al centro regionale o interregionale di riferimento di cui all’art. 13.

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