Numeri in linea 11.98
12.98
01.99
|
|
|
|
|
12.98
1. Saluto del Coordinatore
Regionale Trapianti e Prelievo di Organi, dott. Mario Re
2. Resoconto della 2a riunione dei TPM
Siciliani (Cefpas, Caltanissetta)
3. Il Coordinamento Regionale Prelievo
e Trapianto Organi (CRPTO)
4. Facciamo i conti con la legge: "Disposizioni
sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico" Gazz. Uff. 25 luglio 1990, n.
172
5. Relazione sull'attività di
prelievo d'organi nell'area di Palermo, Agrigento,
Caltanissetta, Trapani.
Palermo: 11\12\1998
Saluto del Coordinatore Regionale
Trapianti e Prelievo di Organi, dott. Mario Re
Colgo l'occasione della
istituzione della Web page TPM Sicilia per ringraziare
tutti i Coordinatori Area ed i TPM Sicilia per l'impegno
con cui si stanno affrontando i problemi quotidiani della
gestione del paziente in morte cerebrale.
La collaborazione tra le varie Unità di Terapia
Intensiva è tappa fondamentale a che ciò si realizzi ed
identifica, quindi,
nell'Anestesista-Rianimatore la figura professionale più
idonea. Il numero delle donazioni in Sicilia è ad oggi
ancora esiguo e ciò costringe la Regione Sicilia a
sostenere ogni anno cifre cospicue per i cosiddetti
"viaggi della speranza".
Bisogna , pertanto, rilanciare la cultura della
donazione. A questo impegno, non indifferente, sdono
chiamati i Capi Area ed i TPM.
E' stato certamente utile avere promosso e promuovere
riunioni periodiche al fine di scambiare esperienze e
problemi comuni. A questo scopo è a Vs. disposizione la
sala riunioni presso il Centro Prelievi e Trapianti
d'Organi sito nei locali della I^ Rianimazione
dell'Ospedale Civico di Palermo. In qualità di
coordinatore sono a Vs. disposizione ogni qual volta
abbiate necessità di un mio parere.
Auguro a tutti buon lavoro!
Il Coordinatore Regionale
Dott. Mario Re
torna all'indice
Il Coordinamento Regionale Prelievo e
Trapianto Organi (CRPTO)
Il Decreto N° 2445 del
28\1\1998 dell'Assessorato regionale della Sanità,
modifica il precedente D.A.15745 del 95 che istituiva il
Coordinamento Regionale Prelievo Organi, trasformandolo
in Coordinamento Prelievo e Trapianto Organi (CRPTO).
Scopo di entrambi i D.A. è incrementare il numero di
prelievi e di trapianti nella Regione Sicilia.
Il CRPTO è gestito da un Coordinamento composto da: un
Coordinatore regionale, tre Coordinatori di Area, cui
fanno capo le Province di Palermo Agrigento Caltanissetta
e Trapani (area di Palermo), Catania Siracusa Ragusa Enna
(Area di Catania), Messina (Area di Messina).
Compiti del Coordinatore di Area sono :
a- identificare i potenziali donatori segnalandoli al
Centro di Riferimento Regionale Trapianti (CRRT).
b- collaborare con le Direzioni Sanitarie (D.S.) degli
Ospedali nello svolgimento delle mansioni relative alla
attuazione della normativa sull'accertamento della morte
cerebrale, ai sensi dell'art. 3 legge 29\9\93 n° 578
c- coordinare in collaborazione con le D.S. degli
Ospedali, le diverse fasi relative alle operazioni di
prelievo di organi, risolvendo i problemi organizzativi,
d- tenere i rapporti con i familiari dei donatori
e- tenere i rapporti con il CRRT
f- curare l'aggiornamento del Registro locale dei
Neurolesi gravi.
g- Collaborare alla attuazione dei programmi di
formazione del personale sanitario di informazione alla
popolazione e di educare alla donazione d'organo.
I Coordinatori sono:
Coordinatore regionale: Dottore Mario Re, Primario del
I° Servizio Anestesia rianimazione del Civico.
Area di Palermo Agrigento Caltanissetta e Trapani :
Dottor Pier Giorgio Fabbri Ospedale Civico Palermo
Area di Catania Siracusa Ragusa Enna : Dottor Sergio
Pintaudi Ospedale Garibaldi Catania
Area Messina : Prof. Angelo Sinardi Policlinico
Universitario Messina.
Del Comitato di coordinamento fanno altresì parte :
il Responsabile protempore dell'unità medica di
trapianto renale dell'Ospedale Civico di Palermo , Dottor
Vito Sparacino,
il Responsabile protempore dell'Unità medica di
trapianto epatico del l'Ospedale Cervello, di Palermo,
Prof. Luigi Pagliaro
torna all'indice
Resoconto della 2a riunione dei TPM
Siciliani (Cefpas, Caltanissetta)
Verbale della riunione TPM
del 11.12.98
1) Il Dr. Fabbri presenta una carpetta contenente:
a- vari esempi di protocolli operativi e banche dati.
b- dati statistici sull'attività di prelievo in Sicilia
ed in Italia
c- La Brochure della 1° Giornata Nazionale della
Donazione e Trapianto di organi " edita dal
Coordinamento di Palermo.
2) Database comuni.
Si è valutata la opportunità di elaborare un data base
per la raccolta dei dati dei potenziali donatori, delle
osservazioni, dei prelievi, della allocazione degli
organi.
Il database dovrebbe essere completato con dati sulla
distribuzione numero e caratteristiche dei posti letto di
rianimazione effettivamente funzionanti .
Si ritiene opportuno un collegamento con l' Osservatorio
epidemiologico regionale
Si suggerisce anche di rapportarsi con l' AIRT già
operativa nel settore (A.Spada ?).
Gruppo di lavoro: Dottori Cacciapuoti, Cavalli,
Pignataro, Scafidi.
3) Protocolli operativi
Si è discussa la opportunità di istituire un Gruppo di
lavoro per la raccolta, lo studio e l'adattamento di
protocolli operativi, finalizzato alla edizione e
divulgazione di un protocollo operativo regionale.
Gruppo di lavoro : Dottori Buttitta, Vivoli, Guddo, La
barbera.
4) Unità mobile per l'osservazione ed il prelievo
Si approva la ipotesi di creare una Unità mobile
osservazione morte cerebrale per l' Area di Palermo,
Agrigento, Caltanissetta, Trapani.
La Ismett e la Neurorianimazione del Civico saranno di
riferimento tecnico organizzativo si richiederà al
Dottore Re la valutazione della copertura amministrativa.
5) Censimento del materiale e del personale presente
nelle Rianimazioni dell'Area per l'osservazione della
morte cerebrale.
Il Dottore Fabbri riferisce di avere già un elenco delle
attrezzature richieste dai Primari commissionato dal
CTRT. E' tuttavia opportuno aggiornare l'elenco sulla
scorta di uno schema preordinato dei requisiti minimi.
6) Editoria: newsletter elettronico e cartaceo:
Si ritiene di inserire atti parlamentari sul
silenzio/assenzo, tpm si presenta, links, fax;
L'indirizzo elettronico presso ANESTIT.
L'indirizzo cartaceo presso il Modulo di
Neurorianimazione Civico sede del CRPTO di Area.
Presentazione al prossimo TPM di un abbozzo di foglio
cartaceo.
Inizio ricerca fondi per la edizione cartacea, il Dottor
Fabbri propone di richiedere all'ASTRAFE la gestione
finanziaria.
Varie ed eventuali:
1) Seminario su "Informazione sui trapianti"
curato dai TPM siciliani.
2) Prossimo incontro con M. Re al Centro Regionale
Trapianti al Civico (14-15 Gennaio).
3) Calendario TPM presso le loro rianimazioni di
appartenenza:
Calendario: TPM Trapani a Febbraio 10-15
TPM Messina Marzo 10-15
4) Ipotesi per il coinvolgimento dei TPM nella "2°
Giornata nazionale"
11) Laboratorio permanente per comunicazioni
sanitari-pubblico ed incontri nelle scuole, "cultura
della donazione".
torna all'indice
"Disposizioni sul prelievo di parti di
cadavere a scopo di trapianto terapeutico"
Gazz. Uff. 25 luglio 1990, n. 172
Art. 1
1. Il secondo comma
dellarticolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644,
è sostituito dal seguente:
"Gli ospedali, gli istituti universitari e gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia
generale, sono tenuti a svolgere attività di prelievo,
previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero
della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì
nelle case di cura private alluopo autorizzate dal
Ministero della sanità".
2. Allarticolo 9
della legge 2 dicembre 1975, n. 644, sono aggiunti i
seguenti commi:
"I medici autorizzati ad effettuare il trapianto
possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le
strutture ospedaliere pubbliche indicate
allarticolo 3, secondo comma, della presente legge.
I collegi medici previsti dallarticolo 3, ultimo
comma, e dallarticolo 5 della presente legge sono
tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile
donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle
di appartenenza".
3. Le disposizioni
relative allautorizzazione al prelievo di parti di
cadavere contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, sono riferite alle
sole case di cura private.
4. Le disposizioni di cui
alla presente legge si applicano sino allentrata in
vigore della nuova disciplina organica in materia di
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico e, successivamente, in quanto con essa non
incompatibili. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dellart. 10, commi 2 e 3, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
lefficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note allart. 1
- Il testo dellart.
3 della legge n. 644/1975 (Disciplina dei prelievi di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e
norme sul prelievo dellipofisi da cadavere a scopo
di produzione di estratti per uso terapeutico), così
come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 -
Fermo lobbligo dei medici curanti, in caso di
cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli
interventi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per
salvaguardare la vita del paziente, quando, previo
adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge,
il corpo di una persona deceduta viene destinato ad
operazioni di prelievo, laccertamento della morte
deve essere effettuato, salvo i casi di cui allart.
4, mediante il rilievo continuo
dellelettrocardiogramma protratto per non meno di
venti minuti primi e laccertamento di assenza di
respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti
primi, di quella artificiale e di assenza di attività
elettrica cerebrale, spontanea e provocata.
Gli ospedali, gli istituti
universitari e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, qualora dotati di reparti di
rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a
svolgere attività di prelievo, previa comunicazione in
tal senso trasmessa al Ministero della sanità. Il
prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura
private alluopo autorizzate dal Ministero della
sanità. Il Ministro della sanità rilascia
lautorizzazione ai sensi del secondo e terzo comma
dellart. 10 della presente legge. Le operazioni di
prelievo della cornea possono essere effettuate anche in
luoghi diversi da quelli indicati nei commi precedenti
purché eseguite da sanitari appartenenti agli enti,
istituti o case di cura indicati nel presente articolo.
La morte deve essere accertata da un collegio di tre
medici, di cui uno esperto in cardiologia ed uno esperto
in elettroencefalografia".
- Il testo dellart.
9 della citata legge n. 644/75, così come integrato
dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 9 - I
medici che effettuano il prelievo delle parti del
cadavere ed il successivo trapianto devono essere diversi
da quelli che accertano la morte.
I medici autorizzati ad
effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni
di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche
indicate allart. 3, secondo comma, della presente
legge.
I collegi medici previsti dallart. 3, ultimo comma,
e dallart. 5 della presente legge sono tenuti, a
richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore
presso strutture ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza".
- Il testo dellart.
5 della citata legge n. 644/75 soprarichiamato è il
seguente:
"Art. 5.-
Laccertamento della morte nei casi di cui
allarticolo precedente deve essere effettuato da un
collegio medico composto da un medico legale, da un
medico anestesista-rianimatore e da un medico neurologo
esperto in elettroencefalografia.
Tale collegio deve
esprimere un giudizio unanime circa il momento della
morte.
Al momento
dellosservazione delle condizioni indicate nel
primo comma dellarticolo precedente, i sanitari
predetti devono avvertire la direzione sanitaria della
presenza di un probabile donatore.
Durante
losservazione delle condizioni indicate nel primo
comma dellarticolo precedente, i sanitari curano
che siano effettuati gli accertamenti dei caratteri
immuno-genetici del probabile donatore. I risultati degli
accertamenti debbono essere immediatamente comunicati al
centro regionale o interregionale di riferimento di cui
allart. 13.
torna all'indice
|